Sez. L, Sentenza n. 4535 del 05/05/1998 (Rv. 515115 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Nozione - Rischio collegato direttamente o indirettamente all'attività lavorativa - Rilevanza - Rischio elettivo - Limite della copertura assicurativa - Grado del rischio - Ininfluenza - Conseguenze - Mancanza di mensa aziendale - Percorso a piedi nell'intervallo di pranzo per l'assunzione del pasto - Investimento del lavoratore (infortunio in itinere) - Copertura assicurativa - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell'"occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di "fattore occasionale" del rischio tutelato e il "rischio elettivo" quello di limite della copertura assicurativa, esclusa, invece, ogni rilevanza, di per sè, del grado maggiore o minore del rischio. Ne consegue, nel caso in cui l'organizzazione del lavoro preveda un intervallo per il pranzo ma non assicuri un servizio di mensa, l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia stato investito da un veicolo nel percorso, compiuto a piedi, dallo stabilimento alla sua abitazione (sita nelle vicinanze) o viceversa, al fine della assunzione del pasto (non essendo esigibile, secondo l'attuale modo di vivere, che il lavoratore consumi sul luogo di lavoro cibo portato da casa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)