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Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 09/06/1994 (Rv. 486983 - 01)

Responsabilità civile - Genitori e tutori - Prova liberatoria | Nozione - Mancanza - Obbligo di risarcimento danni dei genitori - Misura del risarcimento.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486983-01

Responsabilità civile - Genitori e tutori - Prova liberatoria

In tema di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dall'illecito del figlio minore, ove manchi, da parte dei primi, la prova liberatoria di non avere potuto impedire il comportamento dannoso - e cioè la dimostrazione di avere impartito al minore l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali e di avere vigilato sulla sua condotta, così da non potersi configurare a loro carico una culpa in educando o in vigilando - i genitori medesimi sono obbligati a risarcire i detti danni nella stessa misura con cui tale obbligazione graverebbe sull'autore materiale dell'illecito e, quindi, nel caso sussistano le condizioni, anche al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)