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Sez. L, Sentenza n. 702 del 04/02/1986 (Rv. 444262 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO, PAGA O RETRIBUZIONE IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - NOZIONE - CONSEGUENZE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE CONSEGUIBILE PER I DETTI BENEFICI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444262-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO, PAGA O RETRIBUZIONE IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - NOZIONE - CONSEGUENZE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SUPERIORE CONSEGUIBILE PER I DETTI BENEFICI - LIMITI.*

In tema di benefici combattentistici, per qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 2 legge 24 maggio 1970 n. 336 e l'art. 3 legge 9 ottobre 1971 n. 824, si intende quella eventualmente conferita in relazione alla carriera di appartenenza, che - secondo gli ordinamenti dei vari enti - è quella corrispondente alle categorie dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni; pertanto l'attribuzione della qualifica superiore - conseguibile per i suddetti benefici combattentistici - è limitata ai livelli nei quali si articolano le categorie predette, anche se non sia previsto un espresso sbarramento nel passaggio da una categoria all'altra. (Conf 960/84, mass n 433152; (Conf 6505/82, mass n 424124).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)