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Sez. L, Sentenza n. 960 del 08/02/1984 (Rv. 433152 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO COMBATTENTISTICO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CARRIERA DI APPARTENENZA - NOZIONE - ESTENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433152-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO COMBATTENTISTICO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CARRIERA DI APPARTENENZA - NOZIONE - ESTENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*

Il beneficio "combattentistico" della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970 n. 336, opera, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (integrativa ed interpretativa della legge n. 336 del 1970), nel limitato ambito della "carriera di appartenenza", che, negli ordinamenti (come quello del Banco di Napoli) ove sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, va intesa (a norma del secondo comma dell'art. 3 citato) come "carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi", con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro. Siffatta disciplina non è in contrasto con gli artt. 3 e 35 cost., sotto il profilo della diversità di trattamento dei suddetti dipendenti rispetto al personale degli enti per i quali non sia contemplata quella distinzione ed ai dipendenti dello stato, ovvero, nell'ambito dei medesimi dipendenti, fra coloro che si trovino in una posizione intermedia in una determinata categoria di appartenenza e coloro che siano invece giunti al massimo livello della categoria stessa, trattandosi di scelte del legislatore giustificate dall'oggettiva difformità delle rispettive situazioni. (Conf 6505/82, mass n 424124; (Conf 5117/81, mass n 415905).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)