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Sez. 2, Sentenza n. 11451 del 18/11/1997 (Rv. 510091 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Tempo dell'adempimento - Data già scaduta al momento della sua fissazione - Nullità del contratto (artt. 1325 e 1346 cod. civ.) - Esclusione - Art. 1183 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510091-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Poiché la data per l'adempimento delle rispettive prestazioni sinallagmatiche non è requisito essenziale (art. 1325 cod. civ.) di un contratto, l'impossibilità del rispetto di essa - per esser già scaduta al momento della sua fissazione - è equiparabile alla sua mancanza fin dall'origine, e perciò non determina la nullità (artt. 1418 e 1346 cod. civ.) del contratto per impossibilità della prestazione - da intendersi materialmente o giuridicamente - ma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1183 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)