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Sez. 1, Sentenza n. 41592 del 13/10/2009 Cc. (dep. 29/10/2009) Rv. 245568 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Sospensione della esecuzione - Omissione - Ordine di esecuzione - Annullamento - Inammissibilità - Temporanea inefficacia.
Stato
decisa il 2009-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245568-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

L'ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, non può essere annullato dal giudice dell'esecuzione ma esclusivamente dichiarato temporaneamente inefficace, per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)