Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 23/03/1999 Cc. (dep. 17/06/1999) Rv. 213875 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Sospensione della esecuzione - Omissione - Richiesta di annullamento o revoca dell'ordine di carcerazione - Inammissibilità - Richiesta di declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione - Ammissibilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
A seguito delle modifiche apportate all'art.656 cod.proc.pen. dalla legge n.165 del 1998, il pubblico ministero non è esonerato dall'emettere l'ordine di carcerazione per le pene detentive brevi, ma deve, contestualmente e con separato provvedimento, sospenderne l'esecuzione assegnando al condannato uno "spatium deliberandi" di 30 giorni per la richiesta di misure alternative. Ne consegue che, ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, non è ammissibile, in quanto tale, una istanza di annullamento o di revoca dell'ordine di carcerazione legittimamente emesso, ma deve ritenersi consentito all'interessato - in applicazione analogica dell'art.670 cod.proc.pen. - di chiedere al giudice della esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)