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Sez. 1, Sentenza n. 25538 del 10/04/2018 Cc. (dep. 06/06/2018) Rv. 273105 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione - Omissione - Richiesta di annullamento o revoca dell'ordine di carcerazione - Inammissibilità - Declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273105-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Il giudice dell'esecuzione non può annullare l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, ma deve esclusivamente dichiararlo temporaneamente inefficace per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)