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Sez. 3, Sentenza n. 3645 del 15/11/1974 (Rv. 372157 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372157-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La nullita della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ e sanabile, con effetto ex tunc, sia con la Costituzione della parte cui l'atto e diretto, sia con la rinnovazione della notificazione disposta a norma dell'art 291 cod proc civ, le cui Disposizioni sono applicabili anche nel giudizio di appello. (Conf 948'73, mass n 363321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)