Sez. 3, Sentenza n. 3645 del 15/11/1974 (Rv. 372157 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullita della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ e sanabile, con effetto ex tunc, sia con la Costituzione della parte cui l'atto e diretto, sia con la rinnovazione della notificazione disposta a norma dell'art 291 cod proc civ, le cui Disposizioni sono applicabili anche nel giudizio di appello. (Conf 948'73, mass n 363321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)