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Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 28/04/1977 (Rv. 385336 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO GIA ELETTO - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385336-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO GIA ELETTO - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*

La nullita della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, in Sede di impugnazione, per essere stata eseguita, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, al domicilio eletto nel precedente grado del giudizio, anziche alla parte personalmente (art 330 terzo comma cod proc civ), e sanata, con effetto ex tunc, dalla Costituzione del destinatario, ovvero dalla rinnovazione della notificazione medesima, che il giudice abbia disposto a norma dell'art 291 cod proc civ. (V 3645/74, mass n 372157; (V 948/73, mass n 363321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)