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Sez. 2, Sentenza n. 948 del 06/04/1973 (Rv. 363321 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1973-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363321-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - PRESUPPOSTI.*

La nullita della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 331 cod proc civ e sanabile, con effetto ex tunc, sia con la Costituzione della parte cui l'atto e diretto, sia con la rinnovazione della notificazione disposta a norma dell'art 291 cod proc civ, le cui Disposizioni sono applicabili anche nel giudizio di appello. (V 3808/69, mass n 344116; 1654/69, mass n 340592).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)