Sez. 3, Sentenza n. 3304 del 03/05/1988 (Rv. 458709 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - PROVVISORIA SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO PRESO IN AFFITTO - NECESSITÀ - PERSISTENZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - PROVVISORIA SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO PRESO IN AFFITTO - NECESSITÀ - PERSISTENZA.*
Seppure nella valutazione della necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione ex art. 59 della legge n. 392 del 1978 occorre fare riferimento - per il principio dell'attualità della necessità - alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (anche di appello), tuttavia, ove il mutamento dello stato di fatto sia stato reso necessario dalla resistenza in giudizio del conduttore, si deve stabilire se sussistano ancora seri motivi per ritenere la permanenza di una necessità meritevole di tutela, non potendo il locatore essere costretto a subire una soluzione non di sua libera scelta. Ne consegue che lo stato di necessità non può ritenersi eliminato se il locatore, nel corso del giudizio, risulti essere stato costretto, in attesa della definizione della lite, a trovare sistemazione in altro appartamento preso in affitto. (Conf 1606/86, mass n 444974; (Conf 4079/82, mass n 422074; (Conf 1956/81, mass n 412656; (Conf 6361/79, mass n 403088).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)