Sez. 1, Sentenza n. 7953 del 23/07/1999 (Rv. 528892 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Assunzione di mezzi di prova o provvedimenti volti alla prosecuzione del processo - Carattere meramente ordinatorio - Conseguenze - Idoneità ad influire sulla successiva decisione della causa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il giudice di appello abbia disposto, nella forma dell'ordinanza collegiale ex art. 356 c.p.c., l'assunzione di nuovi mezzi di prova (o, comunque, abbia impartito disposizioni funzionali alla prosecuzione del processo) conserva il suo carattere ordinatorio sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, e non è, pertanto, in alcun caso idoneo a pregiudicare la decisione della causa (essendo ad essa meramente strumentale), essendo sempre modificabile e revocabile, anche implicitamente, attraverso la successiva decisione di merito, per effetto di un diverso e libero apprezzamento delle risultanze istruttorie (nella specie, la corte di appello, dopo aver disposto, con ordinanza, un supplemento di indagine istruttoria consistente nella convocazione del consulente tecnico di primo grado dinanzi all'istruttore, veniva nuovamente investita del procedimento per effetto della concorde richiesta delle parti di nomina di un nuovo consulente, avendo il precedente rinunciato all'incarico, ciononostante decidendo la causa nel merito sulla base delle conclusioni dell'indagine tecnica di primo grado. La S.C., nel ritenere immune da vizi procedurali la decisione, ha enunciato il principio di diritto che precede).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)