Sez. 1, Sentenza n. 185 del 05/01/1995 (Rv. 489580 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Assunzione di prova o disposizioni volte alla prosecuzione del processo - Provvedimento relativo del giudice d'appello nella forma della ordinanza collegiale - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento con il quale il giudice d'appello disponga nella forma dell'ordinanza collegiale, ex art. 356 cod. proc. civ., l'assunzione di prove o, comunque, impartisca disposizioni volte alla prosecuzione del processo, mantiene natura ordinatoria, anche sotto il profilo sostanziale, ed è, quindi, modificabile e revocabile dallo stesso collegio e non pregiudica la successiva decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)