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Sez. 1, Sentenza n. 185 del 05/01/1995 (Rv. 489580 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Assunzione di prova o disposizioni volte alla prosecuzione del processo - Provvedimento relativo del giudice d'appello nella forma della ordinanza collegiale - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489580-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il provvedimento con il quale il giudice d'appello disponga nella forma dell'ordinanza collegiale, ex art. 356 cod. proc. civ., l'assunzione di prove o, comunque, impartisca disposizioni volte alla prosecuzione del processo, mantiene natura ordinatoria, anche sotto il profilo sostanziale, ed è, quindi, modificabile e revocabile dallo stesso collegio e non pregiudica la successiva decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)