Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 02/02/2000 (Rv. 533385 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Statuizione d'inammissibilità della prova testimoniale contenuta nella sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Impugnabilità - Per cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
La statuizione d'inammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; come tale è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che l'ha pronunziata, ha funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, ed in quanto priva di efficacia decisoria non può essere oggetto d'impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)