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Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 02/02/2000 (Rv. 533385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Statuizione d'inammissibilità della prova testimoniale contenuta nella sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Impugnabilità - Per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

La statuizione d'inammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; come tale è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che l'ha pronunziata, ha funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, ed in quanto priva di efficacia decisoria non può essere oggetto d'impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)