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Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 03/06/1977 (Rv. 385984 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISARCIMENTO - FUNZIONE - DANNI CONSEGUENTI AD INCIDENTE STRADALE - SPESE SOSTENUTE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO - RISARCIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385984-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISARCIMENTO - FUNZIONE - DANNI CONSEGUENTI AD INCIDENTE STRADALE - SPESE SOSTENUTE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO - RISARCIBILITA - LIMITI.*

Il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso. Pertanto, in tema di danni conseguenti ad incidente stradale, le spese sostenute per la riparazione del veicolo sono risarcibili solo nella misura corrispondente all'obbiettivo costo della riparazione medesima, desumibile dai prezzi normalmente praticati in una determinata zona, mentre non possono far carico al responsabile le somme che il danneggiato abbia erogato in misura superiore a quel costo, salvo che quest'ultimo dimostri la ricorrenza di particolari ragioni giustificative del maggiore esborso (quale, ad esempio, la necessita di rivolgersi ad un'unica officina di riparazioni).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)