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Sez. 3, Sentenza n. 7389 del 03/10/1987 (Rv. 455412 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - LIMITI - ESBORSI MATERIALMENTE EFFETTUATI DAL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455412-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - LIMITI - ESBORSI MATERIALMENTE EFFETTUATI DAL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*

Il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati. (V 6234/82, mass n 423897; (V 2268/77, mass n 385984).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)