Sez. 3, Sentenza n. 6234 del 18/11/1982 (Rv. 423897 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - LUCRO CESSANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - LUCRO CESSANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La valutazione del danno patrimoniale sofferto per Invalidità personale da una persona dedita ad una attività lavorativa, una volta provato il pregiudizio e la sua dipendenza dal fatto dannoso, deve sempre basarsi su di una situazione reale da prendere come punto di riferimento, trovando il risarcimento del danno da fatto illecito - che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo - il suo presupposto e limite nell'effettiva perdita subita, da determinare sulla base di un dato certo. Conseguentemente, il giudice del merito deve considerare la concreta misura del guadagno goduto dal danneggiato, senza potere sostituire tale dato con quello del salario spettante in astratto ai lavoratori della categoria cui il danneggiato stesso appartenga. (V 2211/80, mass n 405883; (V 2268/77, mass n 385984).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)