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Sez. L, Sentenza n. 5503 del 09/11/1985 (Rv. 442709 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442709-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*

Ove nel corso del giudizio le parti transigano interamente la lite tra le stesse insorta e che costituisce l'oggetto della controversia rinunciando agli Atti del giudizio relativo, viene meno il loro interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) e ad ottenere una decisione del merito con la conseguenza della cessazione della stessa materia del contendere. (V 6186/83, mass n 430973; (V 738/83, mass n 425482; (Conf 1975/82, mass n 419824).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)