Sez. L, Sentenza n. 5503 del 09/11/1985 (Rv. 442709 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
Ove nel corso del giudizio le parti transigano interamente la lite tra le stesse insorta e che costituisce l'oggetto della controversia rinunciando agli Atti del giudizio relativo, viene meno il loro interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) e ad ottenere una decisione del merito con la conseguenza della cessazione della stessa materia del contendere. (V 6186/83, mass n 430973; (V 738/83, mass n 425482; (Conf 1975/82, mass n 419824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)