Sez. U, Sentenza n. 5032 del 01/10/1979 (Rv. 401682 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA COMUNALE - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA UNA INSERVIENTE E CUCINIERA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO - COMUNE - IMPIEGO PUBBLICO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA COMUNALE - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA UNA INSERVIENTE E CUCINIERA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO - COMUNE - IMPIEGO PUBBLICO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Le prestazioni lavorative effettuate da una inserviente e cuciniera in una scuola comunale, secondo un regolare orario, con divieto di farsi sostituire tranne che in caso di malattia, e sotto il controllo e le direttive quotidiane di un incaricato del comune, danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, ancorche esso sia stato formalmente qualificato come appalto di servizi. Lo stesso rapporto deve poi essere qualificato come di pubblico impiego in quanto svolto, di fatto, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico- comune, e non gia in un'organizzazione economica distinta strutturalmente e funzionalmente, onde le relative controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa. (V 5523/77, mass n 389163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)