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Sez. U, Sentenza n. 5523 del 19/12/1977 (Rv. 389163 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - IN GENERE - GESTIONE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SCUOLE DI LORO ISTITUZIONE - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTO D'IMPIEGO DEL RELATIVO PERSONALE INSEGNANTE.*
Stato
decisa il 1977-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389163-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - IN GENERE - GESTIONE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SCUOLE DI LORO ISTITUZIONE - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTO D'IMPIEGO DEL RELATIVO PERSONALE INSEGNANTE.*

L'attivita di gestione, da parte di enti pubblici, di scuole da essi istituite, indipendentemente dalla sua correlazione con i fini istituzionali dell'ente rimane di natura pubblicistica ove si svolga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dello ente medesimo, con gli strumenti propri dell'Azione amministrativa ed in considerazione esclusiva dei fini sociali cui essa e diretta. La stessa attivita acquista invece natura privatistica nel caso in cui l'ente, per il suo Esercizio, si avvalga di un'organizzazione distinta rispetto a quella tipica che gli e propria, la quale e, di regola, caratterizzata dalla presenza di organi direttivi dotati di pieni poteri deliberativi e di un'ampia liberta d'Azione, dalla massima semplificazione delle procedure, da una notevole attenuazione dei controlli, da una piu o meno completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, e costituisce il mezzo per realizzare, oltre che determinati fini di interesse generale, il procacciamento di entrate che siano remunerative dei costi, attraverso una gestione di tipo imprenditoriale. Correlativamente, il rapporto di impiego costituito con i dipendenti ha natura pubblicistica o privatistica secondo che esso si svolga in funzione di un'attivita dell'una o dell'altra natura. (V 2434/77, mass n 386152; (V 3428/76, mass n 382195; (V 1262/75, mass n 374737; (V 3247/74, mass n 371767; (Conf 4838/77, mass n 388445; (Conf 1392/76, mass n 380101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 444 art. 7, Legge 18/03/1968 num. 444 art. 25, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)