Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 04/10/1971 (Rv. 353851 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 15 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA A FAVORE DEL DEBITORE - OBBLIGATORIETA - OMISSIONE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 15 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA A FAVORE DEL DEBITORE - OBBLIGATORIETA - OMISSIONE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art 15 della legge fallimentare, pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza 2 luglio 1970 n 141, il tribunale non puo dichiarare il fallimento, senza consentire previamente al debitore l'Esercizio del diritto di difesa garentito dall'art 24 cost.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)