diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 273 del 29/01/1973 (Rv. 362137 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362137-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE - CONTENUTO.*

Per garantire il diritto di difesa dell'imprenditore commerciale di cui si debba dichiarare il fallimento, e sufficiente che egli sia informato dell'iniziativa in tal senso assunta nei suoi confronti e che, ove ritenga di comparire, sia sentito dal giudice relatore e produca, innanzi a lui, eventualmente anche con l'assistenza di un difensore, la documentazione opportuna e le altre richieste compatibili con le esigenze di speditezza della procedura fallimentare, salva la facolta di presentare memorie illustrative al collegio e salva la facolta di quest'ultimo di sentirlo personalmente in camera di consiglio. (V 2689/71, mass n 353851).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)