Sez. 6, Sentenza n. 14737 del 17/02/2026 Ud. (dep. 23/04/2026) Rv. 289852-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE | Art. 79 cod. proc. pen. - Come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 - Costituzione di parte civile successiva all'ordinanza che dispone il rito abbreviato - Tardività - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE
In tema di giudizio abbreviato, è tardiva la costituzione di parte civile intervenuta dopo l'emissione del provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio con il rito speciale, in quanto, a seguito della modifica dell'art. 79 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lo sbarramento processuale è costituito dalla ultimazione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto intempestiva la costituzione di parte civile intervenuta, nel rito abbreviato disposto a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, successivamente al controllo della regolare costituzione delle parti e all'ammissione dell'integrazione probatoria richiesta dall'imputato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)