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Sez. 6, Sentenza n. 40971 del 29/10/2025 Ud. (dep. 19/12/2025) Rv. 289043-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Regime processuale anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022 - Termine ultimo per la costituzione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289043-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

La costituzione di parte civile, nel regime processuale antecedente alla vigenza del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, essendo preclusa quando sia iniziata la discussione delle questioni preliminari, di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva la costituzione di parte civile avvenuta all'udienza in cui era stata dichiarata l'apertura del dibattimento, che aveva fatto seguito a quella in cui era stata verificata la regolare costituzione delle parti e ad altre due, durante le quali non era stata svolta alcuna attività processuale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)