Sez. 6, Sentenza n. 653 del 18/12/2025 Ud. (dep. 08/01/2026) Rv. 289250-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE | Modifica dell’art. 79 cod. proc. pen. a opera dell’art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 - Costituzione successiva all'ordinanza che dispone il rito abbreviato - Tempestività - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE
Nel giudizio abbreviato, anche a seguito della novellazione dell'art. 79 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la costituzione di parte civile è tempestiva se interviene in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che preceda la dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)