Sez. L, Sentenza n. 1070 del 10/02/1983 (Rv. 425858 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DA DETTO ENTE - CREDITO RELATIVO - SUA LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO EROGATA DA DETTO ENTE - CREDITO RELATIVO - SUA LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
Il fatto che il fondo di previdenza per il personale delle dogane non sia identificabile con l'amministrazione delle Finanze e non sia assoggettabile, in quanto dotato di una propria particolare disciplina, alle norme sulla contabilità generale dello stato non esclude che il credito avente ad oggetto l'indennità di fine servizio erogata da detto fondo (per il cui pagamento non è fissato alcun termine analogo a quello stabilito dall'art. 26 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 con riguardo all'indennità di buonuscita erogata dall'e.N.P.a.S.) diviene liquido ed esigibile nel momento in cui - espletata la serie di operazioni e riscontri che il regolamento prevede per la liquidazione della suddetta indennità - viene emesso il relativo mandato (in conformità all'ordine firmato dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario), sicché è soltanto da tale momento che è concepibile la mora del fondo stesso. (V 1347/79, mass n 397621; (Conf 5826/82, mass n 423578).*
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1912 num. 812, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 1, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 3, DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 18, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)