Sez. 3, Ordinanza n. 6849 del 05/05/2003 (Rv. 562660 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di eccepire nella comparsa di risposta a pena di decadenza l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e di indicare in relazione agli stessi il giudice competente - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione della stessa - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 del cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 - ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile - è eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente", comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)