Sez. 1, Ordinanza n. 2344 del 04/02/2005 (Rv. 578972 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza per territorio derogabile - Eccezione del convenuto - Onere del convenuto di indicare nella comparsa di risposta a pena di decadenza il giudice competente - Possibilità per il convenuto medesimo di modificare detta originaria indicazione nel corso del giudizio di primo grado ovvero con la proposizione del regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Situazioni sopravvenute all'instaurazione del giudizio - Ininfluenza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., il convenuto, dopo aver contestato in comparsa di risposta il foro prescelto dall'attore indicando il giudice ritenuto competente, non può, nel successivo corso del giudizio di primo grado, modificare la propria indicazione, prospettando una situazione di fatto diversa da quella inizialmente rappresentata, in quanto ciò comporterebbe la formulazione di un'eccezione di incompetenza nuova, oltre la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., né può, a maggior ragione, dedurre tale modificazione in sede di impugnazione, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, non rilevando in senso contrario, al fine di rendere possibile una modificazione dell'originaria indicazione, situazioni sopravvenute all'instaurazione del giudizio (come, ad esempio, la successione nel processo di un nuovo soggetto a quello venuto meno a seguito di fusione per incorporazione), atteso che la competenza deve essere determinata, a termini dell'art. 5 cod. proc. civ., con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. (Nel caso di specie, nel censurare, con il regolamento di competenza, la sentenza impugnata per avere affermato la competenza territoriale di un certo tribunale, il ricorrente aveva indicato come giudice competente un giudice diverso da quello indicato nella precedente fase di giudizio, quando era stata eccepita, nei tempi e nei modi prescritti dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'attore; enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)