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Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 06/07/1972 (Rv. 359537 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAIBILITA - CONSEGUENZE NELL'IPOTESI DI PAGAMENTO DI IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE IN MISURA MINORE DI QUELLA NORMALE IN CONSEGUENZA DI AGEVOLAZIONI FISCALI.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359537-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI (DIVERSE DAI DEBITI) - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE - DETRAIBILITA - CONSEGUENZE NELL'IPOTESI DI PAGAMENTO DI IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE IN MISURA MINORE DI QUELLA NORMALE IN CONSEGUENZA DI AGEVOLAZIONI FISCALI.*

L'art 13 del DL 8 marzo 1945, n 90, stabilendo che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni, e dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta nel valore globale dell'asse ereditario, ha inteso far gravare l'imposta di successione sulla sostanza che pervenga all'erede dopo il prelievo da parte del fisco, dell'imposta sul valore globale. Pertanto, se l'erede, per effetto di una norma agevolativa, sia tenuto a pagare l'imposta sul valore globale in misura minore di quella stabilita in via generale dalla legge, deve essere detratto dall'asse, per la Determinazione dell'imponibile dell'imposta di successione, solo quanto sia effettivamente dovuto dall'erede per l'altra imposta. (Conf 820'71, mass n 359656).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1945 num. 90 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)