Sez. 3, Sentenza n. 13083 del 14/07/2004 (Rv. 574594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Cause inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Dovere del giudice di appello di ordinare l'integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Mancata ottemperanza all'ordine - Conseguenze - Fattispecie relativa a omessa notifica all'impresa designata dal Fgvs dell'appello proposto dal commissario liquidatore contro i danneggiati attori in un giudizio per responsabilità civile automobilistica.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile, da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l'integrazione del contraddittorio; la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'appello, ancorché l'omissione riguardi, nel sistema di cui alla legge n. 990 del 1969, l'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada sull'appello proposto dal commissario liquidatore della compagnia in liquidazione coatta amministrativa, posto che la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, non rilevando che all'impresa designata sia stato notificato l'appello incidentale proposto dagli attori, mirante ad ottenere una riforma in senso più favorevole della pronunzia di primo grado, atteso che tale adempimento non vale ad evitare il pericolo di contrasto di giudicati (che si verificherebbe con il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna in primo grado dell'impresa designata ove in secondo grado l'appello del commissario liquidatore fosse accolto) e la conseguente impossibilità del Fondo di garanzia di recuperare il proprio credito in sede concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)