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Sez. 2, Ordinanza n. 8803 del 02/02/2024 Cc. (dep. 28/02/2024) Rv. 285938-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Ricorso avverso ordinanza della Corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna - Proposto dal condannato personalmente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285938-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 632, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)