Sez. 1, Sentenza n. 1072 del 25/01/2001 (Rv. 543460 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Reclami avverso i provvedimenti del G.D. nel fallimento - Tribunale fallimentare - Composizione - Partecipazione al collegio del G.D. - Legittimità - Obbligo di astensione - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
In materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, anche quale relatore, al collegio del Tribunale Fallimentare che decide su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale (nella specie, decreto in tema di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni fallimentari) trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi del fallimento e nella particolare posizione di detto giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, e, pertanto, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. (Cfr. Corte costituzionale n.363/98).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 n. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)