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Sez. 6, Sentenza n. 30227 del 28/09/2020 Cc. (dep. 30/10/2020) Rv. 279724 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Gestore di struttura ricettiva - Imposta di soggiorno – Appropriazione – Modifiche introdotte dall'art. 180, d.l. n. 34 del 2020 – Depenalizzazione condotte antecedenti – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279724-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima delle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una "abolitio criminis", bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della modifica normativa, il gestore è divenuto soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, sicchè non può più considerarsi quale "agente contabile" con obbligo di rendiconto delle somme riscosse per conto dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180, Legge 20/07/2020 num. 77 PENDENTE, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)