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Sez. 6 - , Sentenza n. 36317 del 28/10/2020 Ud. (dep. 17/12/2020) Rv. 280286 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Gestore di struttura ricettiva - Imposta di soggiorno - Appropriazione – Modifiche introdotte dall'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 – Depenalizzazione delle condotte antecedenti – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280286-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una parziale "abolitio criminis", essendosi limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il gestore, a seguito della novella, non riveste più la qualifica di incaricato o, quanto meno, di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune, bensì quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell'imposta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180, Legge 20/07/2020 num. 77 PENDENTE, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)