Sez. L, Sentenza n. 4276 del 01/07/1981 (Rv. 414952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - 'CASO DI MALATTIÀ EX ART 2110 COD CIV - MALATTIE INTERMITTENTI O REITERATE, FREQUENTI E DISCONTINUE - INCLUSIONE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIE PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ILLEGITTIMITA - LIMITI - PREGIUDIZIO AZIENDALE CONSEGUENTE ALLE ASSENZE - PRESUNZIONE - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - 'CASO DI MALATTIÀ EX ART 2110 COD CIV - MALATTIE INTERMITTENTI O REITERATE, FREQUENTI E DISCONTINUE - INCLUSIONE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIE PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ILLEGITTIMITA - LIMITI - PREGIUDIZIO AZIENDALE CONSEGUENTE ALLE ASSENZE - PRESUNZIONE - ININFLUENZA.*
Il 'caso di malattià del lavoratore, con riguardo al quale l'art 2110 cod civ prevede che il recesso del datore di lavoro puo essere esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilita della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equita (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo (comporto classico), ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorche frequenti e discontinue (comporto frazionato o per sommatoria). Pertanto, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ma puo esercitare il recesso solo dopo il decorso del suddetto periodo e senza necessita di verificare se tale decorso configuri altresi un giustificato motivo del recesso stesso secondo la teste citata norma, la quale si coordina con quella di cui allo art 2110 cod civ nel senso che quest'ultima contiene una presunzione di pregiudizio aziendale con riferimento al protrarsi delle assenze oltre il periodo di comporto. (Conf 2072/80, mass n 405725; (Conf 3323/78, mass n 392755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)