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Sez. L, Sentenza n. 3323 del 05/07/1978 (Rv. 392755 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO - ESTINZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392755-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO - ESTINZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

La scadenza del periodo di comporto per malattia non determina l'automatica Estinzione del rapporto di lavoro, essendo necessario a tal fine che il datore di lavoro si avvalga della facolta di recesso, di talche in Mancanza della prova dell'Esercizio di questa facolta il rapporto di lavoro resta sospeso e non sorge alcun diritto ulteriore (nella specie all'indennita di preavviso) a favore del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)