Sez. 1, Sentenza n. 10921 del 25/07/2002 (Rv. 556194 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Proposizione da parte del creditore - Sopravvenienza del fallimento del debitore - Conseguenze - Legittimazione esclusiva del curatore alla prosecuzione dell'azione - Sussistenza - Legittimazione del creditore procedente - Esclusione - Conseguenze processuali - Subingresso del curatore nel giudizio di appello - Partecipazione a titolo di terzo interveniente in causa - Esclusione - Partecipazione in forza di una propria ed autonoma legittimazione - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Il principio secondo il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa - tra cui la revocatoria ordinaria - spetta, in via esclusiva, al curatore comporta che, ove l'"actio pauliana" sia stata introdotta dal creditore individuale prima dell'apertura della procedura concorsuale, egli perde ogni legittimazione alla prosecuzione del giudizio (nella specie, di appello), essendo destinato a subentrargli il curatore fallimentare, in forza, peraltro, di una propria ed autonoma legittimazione, non assimilabile a quella dell'interveniente in qualità di terzo, ex art. 105 cod. proc. civ. (qualità cui conseguirebbe, per converso, un'ipotesi di preclusione alla prosecuzione del giudizio, in grado di appello, ex artt. 304, 404 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)