Sez. 1, Sentenza n. 11697 del 13/05/2010 (Rv. 612831 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE | Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità - Regione Puglia - Legge regionale n. 24 del 1990 - Erogazione - Limiti - Stanziamento annuo di cui all'art.11 del d.l. n. 367 del 1990.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE
Il contributo "una tantum" previsto dall'art. 2, comma 2, del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991, n. 31, in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90, ed erogato nell'ambito della Regione Puglia in virtù della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, pur essendo determinato con riferimento all'estensione dell'azienda, in tanto può essere erogato, in quanto vi sia capienza nei fondi messi a disposizione della regione dal Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 con riferimento al numero delle domande e alle aree interessate dalla siccità, come specificato successivamente dall'art. 8-septies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 2, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 11, Decreto Legge 28/05/2004 num. 136 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/10/1981 num. 590 art. 1, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge 27/07/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Puglia 11/05/1990 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)