Sez. 1, Sentenza n. 20432 del 21/10/2005 (Rv. 593303 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE | Art. 2 del d.l. n. 367 del 1990 - Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità - Regione Puglia - Legge reg. n. 24 del 1990 - Erogazione - Limiti - Stanziamento annuo di cui all'art. 11 del d.l. n. 367 del 1990 - Art. 8 - Septies del d.l. n. 136 del 2004 - Interpretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE
Il diritto dell'agricoltore al contributo "una tantum" previsto dall'art. 2, comma 2, del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991, n. 31, in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90, ed erogato nell'ambito della Regione Puglia in virtù della legge reg. 11 maggio 1990, n. 24, non costituisce un diritto soggettivo perfetto con riferimento all'intero ammontare indicato dalla predetta disposizione, dovendo essere la stessa coordinata con il successivo art. 11, il quale poneva a carico dello Stato uno stanziamento annuo all'interno del quale dovevano essere reperiti i fondi che le regioni erano autorizzate ad erogare ai coltivatori, con la conseguenza che, non essendo previsto a carico delle regioni l'obbligo di reperire direttamente i fondi per far fronte ai danni derivanti dalle calamità naturali, il predetto contributo in tanto può essere erogato, in quanto vi sia capienza nei fondi messi a disposizione della regione dal Fondo di solidarietà previsto dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. È manifestamente infondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-septies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, il quale ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990, attribuendo ad esso il predetto significato, al fine di eliminare i dubbi di legittimità costituzionale che sarebbero potuti sorgere qualora, interpretandosi diversamente la medesima disposizione, si fosse dovuto concludere che essa risultava priva di copertura finanziaria, non essendo possibile prevedere il numero delle regioni aventi diritto a prelevare somme dal Fondo di solidarietà o dei coltivatori aventi diritto al contributo, ovvero che essa ledeva l'autonomia finanziaria delle regioni, imponendo alle stesse di far fronte a spese non previste da alcuna norma di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 2, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 11, Decreto Legge 28/05/2004 num. 136 art. 8 septies CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/10/1981 num. 590 art. 1, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge 27/07/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Puglia 11/05/1990 num. 24, Costituzione art. 81, Costituzione art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)