diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19349 del 10/09/2010 (Rv. 615235 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Inidoneità alle mansioni assegnate - Verifica da parte del collegio medico - Indicazioni di mansioni alternative - Impossibilità dell'assegnazione - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615235-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di collocamento obbligatorio qualora l'invalido avviato obbligatoriamente al lavoro risulti inidoneo alle mansioni assegnate, il collegio medico di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968 può indicare mansioni alternative e compatibili con le condizioni di salute dell'invalido stesso ma in tal caso grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il lavoratore alla detta mansione; né questi è gravato dell'onere di dare indicazioni circa il suo possibile reimpiego, dal momento che è il datore di lavoro a dover sopportare il "peso" solidaristico dell'assunzione obbligatoria, mentre l'invalido, tra l'altro non ancora inserito nel lavoro, non può avere conoscenza dell'assetto organizzativo dell'impresa e delle mansioni disponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 468 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)