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Sez. L, Sentenza n. 4807 del 04/10/1985 (Rv. 442214 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - FACOLTÀ DI SCELTA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLE ATTITUDINI FISICHE E DELLA IDONEITÀ DEL LAVORATORE MINORATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442214-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - FACOLTÀ DI SCELTA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLE ATTITUDINI FISICHE E DELLA IDONEITÀ DEL LAVORATORE MINORATO - LIMITI.*

Nel sistema delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro non ha facoltà di scelta (tranne nell'ipotesi di richiesta nominativa di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge citata) degli invalidi o assimilati assegnatigli dall'ufficio del lavoro, ma può solo procedere, in Sede di stipulazione del relativo contratto, all'accertamento delle attitudini fisiche e delle idoneità del lavoratore minorato al solo fine dell'assegnazione del medesimo a mansioni meglio compatibili con le sue particolari condizioni fisiche e di salute previo intervento, se necessario, dell'apposito collegio medico previsto dall'art. 20 della legge n. 482 del 1968. (V 1303/85, mass n 433392; (V 6901/83, mass n 431562; (V 1421/81, mass n 412062).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)