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Sez. L, Sentenza n. 21302 del 03/10/2006 (Rv. 592606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Accertamento preventivo dell'idoneità dell'invalido - Potere - Dovere del datore di lavoro - Sussistenza - Procedimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di collocamento obbligatorio, il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs n. 626 del 1994, è titolare del potere dovere di chiedere al medico competente alla sorveglianza sanitaria in azienda gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro al quale sia destinato l'invalido avviato obbligatoriamente, nonché del diritto di rifiutare l'assunzione in caso di esito negativo dell'accertamento, salvo il ricorso dell'invalido al collegio medico previsto dall'art. 20 legge n. 482 del 1968, con la conseguenza che nessun risarcimento è dovuto al lavoratore nel caso in cui l'inidoneità effettivamente sussista, mentre questi avrà diritto alla corresponsione delle retribuzioni arretrate se l'invalidità risulti compatibile con le mansioni.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)