Sez. 1, Sentenza n. 5560 del 17/06/1996 (Rv. 498127 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione sulla responsabilità civile contratta dal datore di lavoro per gli infortuni dei suoi dipendenti - Diritto all'indennizzo - Prescrizione - Decorso del termine - Comunicazione dell' I.N.A.I.L. che richiederà il rimborso delle somme versate al dipendente infortunato - Inidoneità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
Nell'assicurazione sulla responsabilità civile contratta da un datore di lavoro per gli infortuni dei suoi dipendenti, non concreta richiesta di risarcimento idonea, ai sensi dell'art. 2952, comma terzo, cod. civ., a determinare l'inizio del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dell'assicuratore, la nota con la quale l'I.N.A.I.L. comunica al datore di lavoro che gli richiederà il rimborso della (non indicata) somma che esso Istituto in futuro sarà obbligato a versare dipendente infortunato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)