Sez. U, Sentenza n. 7 del 19/01/2001 (Rv. 543340 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Magistrato - Atti e provvedimenti non corretti sotto il profilo tecnico - giuridico - Illecito disciplinare - Configurabilità - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Gli atti e i provvedimenti posti in essere dal magistrato (nella specie, militare) nell'esercizio delle sue funzioni, quando non corretti sotto il profilo tecnico giuridico, possono dar luogo a responsabilità disciplinare, non in ragione soltanto della relativa non conformità alla legge ma esclusivamente quando siano il frutto di dolo o colpa grave e, per le loro particolari modalità, risultino connotati in guisa tale da compromettere la fiducia e la considerazione di cui il magistrato stesso deve godere, e di comportare, di riflesso, menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)