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Sez. U, Sentenza n. 12268 del 05/07/2004 (Rv. 574118 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574118-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non può essere configurata per effetto della semplice violazione di una norma di legge, e cioè della inesattezza tecnico - giuridica degli atti o dei provvedimenti (sempre denunciabile con i mezzi di impugnazione), richiedendosi, invece, a tal fine, che l'inosservanza della norma sia frutto di dolo o colpa grave, e risulti tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale - nel pervenire ad un accertamento di responsabilità a carico di un sostituto procuratore della Repubblica che, ricevuto un esposto a carico di un magistrato operante nel medesimo distretto, aveva svolto indagini preliminari, non osservando la speciale regola di competenza di cui all'art. 11 cod. proc. pen. - non aveva tenuto conto, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del fatto ritenuto meritevole di sanzione disciplinare, della circostanza che l'incolpato aveva agito all'interno di un ufficio, la procura della Repubblica, tendenzialmente connotato dal principio di gerarchia, e, per di più, di piccole dimensioni, né aveva valutato se la particolare modalità di gestione del fascicolo assegnato allo stesso fosse frutto di una scelta autonoma del detto magistrato ovvero di una direttiva del capo dell'ufficio).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 499 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)