Sez. 2, Sentenza n. 681 del 24/01/1983 (Rv. 425419 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - ONERE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - ONERE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*
In tema di appalto l'Onere della denuncia del vizio dell'edificio appaltato sorge, a norma dell'art. 1669 cod. civ., non già per effetto della semplice manifestazione e percezione del difetto costruttivo, ma per effetto della riconducibilità del difetto alla fattispecie legale e cioè per effetto della verificazione della Rilevanza del difetto stesso come segnale di rovina, di evidente pericolo di rovina o di gravi vizi dell'opera e, ancora, dell'accertamento della sua dipendenza da insufficienza della attività, di progettazione o di esecuzione, del suo autore e della imputabilità a costui di tale insufficienza di attività. Pertanto qualora tali elementi emergano da una consulenza tecnica disposta dal giudice è dal momento del deposito della relativa consulenza che decorre il termine annuale per la denunzia. (V 1094/81, mass n 411642; (V 2561/80, mass n 406295).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)