diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1094 del 23/02/1981 (Rv. 411642 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI UN ANNO EX ART 1669 COD CIV - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411642-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI UN ANNO EX ART 1669 COD CIV - DECORRENZA.*

In tema di appalto il termine di un anno fissato dall'art 1669 cod civ per la denuncia del vizio dell'immobile decorre non gia dal momento in cui il committente o i suoi aventi causa abbiano percepito il difetto costruttivo, bensi da quello in cui i medesimi abbiano acquistato almeno un'apprezzabile conoscenza della gravita dei vizi e della riferibilita di questi all'attivita dell'appaltatore, conoscenza che, quando siano necessarie indagini tecniche, non puo ritenersi acquisita prima che queste siano state espletate, sicche solo da tale momento decorre il termine utile per la denuncia. (Conf 2694/80, mass n 349148; (Conf 2561/80, mass n 406295; (Conf 2855/75, mass n 376887).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)