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Sez. 2, Sentenza n. 2561 del 18/04/1980 (Rv. 406295 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL DIFETTO CONSEGUENTE ALL'ESPLETAMENTO DI INDAGINI TECNICHE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALL'ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE.*
Stato
decisa il 1980-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406295-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL DIFETTO CONSEGUENTE ALL'ESPLETAMENTO DI INDAGINI TECNICHE - DECORRENZA DEL TERMINE - DALL'ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE.*

Il termine di un anno richiesto dall'art 1669 cod civ per la denuncia dei vizi dell'immobile decorre non gia dal momento in cui il committente o i suoi aventi causa abbiano percepito segni o manifestazioni esteriori dei vizi dell'opera, bensi da quello in cui essi abbiano acquistato l'apprezzabile certezza, obbiettiva e completa, non solo della consistenza dei difetti e del pericolo che ne deriva, ma anche del loro collegamento causale con l'attivita dell'appaltatore. Conseguentemente, ove la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, nonche della sua gravita, consegua all'espletamento di indagini tecniche, il termine non puo decorrere se non dalla acquisizione della relazione del consulente. (Conf 2855/75, mass n 376887; (Conf 2694/70, mass n 349148).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)