Sez. 3, Sentenza n. 548 del 06/02/1978 (Rv. 389858 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RITARDATA RESTITUZIONE DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPETENZA FUNZIONALE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RITARDATA RESTITUZIONE DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPETENZA FUNZIONALE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA.*
Poiche la responsabilita del conduttore per la ritardata restituzione della cosa locata ha natura contrattuale ed e prevista dall'art 1591 cod civ, quale che sia la causa di cessazione del contratto e, quindi, anche nel caso di pronunciata risoluzione per inadempimento, la domanda - proposta in separato giudizio - per il risarcimento dei danni per ritardata restituzione del fondo da parte dell'affittuario appartiene alla Competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie, cui sono devolute tutte le controversie relative ad Affitti di fondi rustici anche se suscettibili di soluzione alla stregua della disciplina contenuta nel codice civile. (V 115/76, mass n 378752).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1628, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)